La sanzione non cresce giorno per giorno: sale a gradini, e fra un gradino e l’altro il tempo è quasi gratis. Muovi i giorni di ritardo e guarda dove sono davvero gli scalini.
Esempio illustrativo e semplificato, riferito all’omesso o tardivo versamento di tributi erariali per violazioni commesse dal 1° settembre 2024: sanzione base 25% (art. 13 D.Lgs. 471/1997 come riformato dal D.Lgs. 87/2024), ridotta alla metà entro 90 giorni e a un quindicesimo per giorno entro i primi 14; riduzioni da ravvedimento 1/10, 1/9, 1/8 e 1/7 (art. 13 D.Lgs. 472/1997) — per il solo omesso versamento le frazioni successive (1/6, 1/5, 1/4) non operano. Interessi al saggio legale pro rata die, calcolato anno per anno: 1,60% dal 2026 (D.M. 10 dicembre 2025), 2% nel 2025, 2,5% nel 2024; per gli anni successivi al 2026 si assume 1,60%. Non sono considerati: violazioni anteriori al 1° settembre 2024 (base 30%), tributi locali e contributi con regole proprie, cumulo giuridico, cause di preclusione del ravvedimento (notifica di atti di liquidazione o accertamento), proroghe e sospensioni dei termini. Il versamento va effettuato con F24 indicando separatamente imposta, sanzione e interessi. Non costituisce calcolo ufficiale né consulenza.