Adeguati assetti: con quanto anticipo vedresti arrivare la crisi?

L’art. 3 del Codice della crisi chiede che misure e assetti consentano di «prevedere tempestivamente» la crisi e di verificare la sostenibilità dei debiti per almeno i dodici mesi successivi. Le checklist di autodiagnosi contano i sì. Qui si misura un’altra cosa: quanti mesi prima che la cassa finisca l’organo amministrativo si accorgerebbe del problema con gli assetti che ha davvero.

Assetto organizzativo
Assetto amministrativo
Assetto contabile
Il punteggio della checklist
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L’anticipo effettivo
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Dove cade il momento in cui te ne accorgi
La catena: i mesi si sottraggono, non si sommano
La strada più corta per guadagnare mesi

Strumento divulgativo, illustrativo e semplificato, costruito sull’art. 3 CCII (D.Lgs. 14/2019), sull’art. 2, comma 1, lettera a), CCII, che definisce la crisi come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, sull’art. 25-octies CCII e sull’art. 2086, secondo comma, c.c. Il modello riduce il funzionamento degli assetti a quattro tempi, misurati in mesi rispetto al momento in cui la cassa non basta più a pagare i debiti in scadenza: l’orizzonte effettivo della previsione (un piano rifatto una volta l’anno copre in media metà del suo orizzonte; al budget economico, che non prevede la cassa ma rivela le perdite, è attribuito un orizzonte di due mesi), l’età media dei dati contabili, l’attesa prima che qualcuno con poteri li legga e un mese per decidere e attivarsi. All’organo di controllo sono attribuiti un’attesa media di un mese e mezzo e un mese per la segnalazione scritta prevista dall’art. 25-octies. I segnali dell’art. 3, comma 4 sono collocati convenzionalmente tre mesi prima dell’insolvenza, perché descrivono ritardi già maturati (il primo a comparire è di solito quello verso i fornitori, scaduto da almeno novanta giorni). Tutti i tempi sono ipotesi stilizzate e non misurano la qualità delle informazioni, che conta quanto la loro tempestività. Le domande sono pensate per l’impresa collettiva; per l’imprenditore individuale, tenuto a «misure idonee» (art. 3, comma 1), l’organo amministrativo è il titolare. L’adeguatezza va valutata in rapporto alla natura e alle dimensioni dell’impresa, caso per caso. Riferimenti normativi vigenti a ottobre 2026. Non costituisce verifica di adeguatezza né consulenza.